Art. 685 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita delle cose deteriorabili

Articolo 685 - codice di procedura civile

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione (669 octies) o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate (529 ss.).
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Articolo 685 - Codice di Procedura Civile

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione (669 octies) o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate (529 ss.).
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Massime

Il provvedimento col quale il giudice in caso di deterioramento delle cose sequestrate ne ordina ai sensi dell’art. 685 c.p.c. la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate – non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio – non è impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione Cass. civ. sez. I 14 settembre 1995 n. 9687

 Seppure il ricorso per cassazione di cui all’art. 111 della Costituzione è ammesso contro le sentenze – ancorché dichiarate non impugnabili – le quali decidono sull’opposizione agli atti esecutivi un siffatto rimedio non è estensibile all’ordinanza con la quale il giudice in caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate ne ordina a norma dell’art. 685 c.p.c. la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate senza peraltro alcuna pronuncia implicita su questioni controverse tra le parti essendo tale provvedimento precedente all’atto esecutivo della vendita e privo di contenuto decisorio Cass. civ. sez. III 18 gennaio 1982 n. 321.

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