Art. 68 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Altri ausiliari

Articolo 68 - codice di procedura civile

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo (52, 53 att).
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica (755).

Articolo 68 - Codice di Procedura Civile

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo (52, 53 att).
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica (755).

Massime

L’esperto stimatore, nominato dal tribunale nell’ambito del procedimento di determinazione del valore delle azioni del socio recedente, di cui all’art. 2437-ter, sesto comma, c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale. Cass. civ. sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2152

In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un’attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell’ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall’art. 68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l’espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 att. c.p.c., in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina. Cass. civ. sez. II, 27 luglio 1999, n. 8115

La scelta dell’ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale – non esistendo alcun espresso divieto al riguardo – può, nel giudizio di appello nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa l’obiettività e l’imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione. Cass. civ. sez. I 12 luglio 1983, n. 4714.

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