Art. 677 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esecuzione del sequestro giudiziario

Articolo 677 - codice di procedura civile

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli artt. 605 ss., in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.
L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode (513). Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.

Articolo 677 - Codice di Procedura Civile

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli artt. 605 ss., in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.
L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode (513). Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.

Massime

Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili l’attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall’art. 677 c.p.c. e pertanto può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c. per i mobili e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi in particolare tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 al fine di impedire l’inefficacia della misura è sufficiente per ragioni di ordine sistematico che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608 comma 1 c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia ai sensi dell’art. 675 c.p.c Cass. civ. sez. II 13 settembre 2019 n. 22945

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che autorizza il sequestro giudiziario costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che pur coinvolgendo diritti soggettivi non statuisce su di essi a definizione di una controversia né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale Cass. civ. sez. VI 22 novembre 2016 n. 23763

Nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario va applicata ai fini della sua esecuzione la disciplina di cui agli artt. 677 605 e 211 c.p.c. Ne consegue che laddove il giudice abbia disposto l’immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell’art. 211 comma secondo c.p.c.; se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all’ufficiale giudiziario procedente si rende necessario l’intervento del giudice che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario con le garanzie di cui all’art. 211 c.p.c. atteso che in presenza di una tale opposizione l’ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene essendo necessario un apposito ordine del giudice ai sensi dell’art. 677 secondo e terzo comma c.p.c. che se si applicasse l’art. 605 c.p.c. sarebbe peraltro inutile Cass. civ. sez. III 30 ottobre 2007 n. 22860

Gli artt. 672 (Rectius: 677 -N.d.R.) e 680 c.p.c. non prescrivono ai fini dell’esecuzione del sequestro giudiziario la specificazione nel provvedimento dei beni da sottoporre alla misura cautelare essendo sufficiente la semplice indicazione che consenta di identificarli Cass. civ. sez. II 27 settembre 1993 n. 9729

Il divieto di esecuzione nei giorni festivi previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall’art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento (art. 519 contenente il divieto) non è previsto dall’art. 677 per l’esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c Cass. civ. sez. II 24 agosto 1990 n. 8679

L’esecuzione delle misure cautelari pur avvenendo nelle forme previste per l’esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo) non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell’esecuzione trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all’intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulle regolarità e validità del sequestro con riguardo sia alla mancanza dei presupposti processuali che all’inefficacia ed alla illegittimità dell’esecuzione appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell’esecuzione. Né tale disciplina appare in contrasto con l’art. 24 Cost. atteso che il diritto di difesa viene garantito dopo la concessione del sequestro dall’ulteriore fase processuale del giudizio di convalida a contraddittorio pieno nella quale possono essere fatte valere tutte le ragioni delle parti al fine di verificare la legittimità della misura cautelare e degli atti successivamente posti in essere per eseguirla Cass. civ. sez. III 11 gennaio 1988 n. 28

L’obbligo di cui al capoverso dell’art. 677 c.p.c. – secondo cui nell’esecuzione del sequestro giudiziario alla parte tenuta a rilasciare l’immobile va effettuata la comunicazione di cui all’art. 608 c.p.c. (comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario e con almeno tre giorni d’anticipo del giorno e dell’ora in cui si procederà) solo se il custode sia persona diversa dal detentore – è posto nell’esclusivo interesse del detentore dell’immobile e perciò solo questi è legittimato a far valere l’omissione della comunicazione Cass. civ. Sezioni Unite 22 aprile 1976 n. 1447.

Istituti giuridici

Novità giuridiche