Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l’amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode. Cass. civ. sez. VI-II 2 marzo 2020 n. 5709
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti il terzo sequestratario o pignorato costituito “ex lege” custode delle somme pignorate è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 c.c. quali frutti civili Cass. civ. sez. III 6 giugno 2019 n. 15308
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario in quanto rappresentante di ufficio nella sua qualità di ausiliario del giudice di un patrimonio separato costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste quand’anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 cod. proc. civ. e pertanto è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati Cass. civ. sez. lav. 8 aprile 2013 n. 8483
Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l’amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto non è legittimato ad agire per l’annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie perchè concluso dal rappresentante in conflitto di interessi) stipulato prima del sequestro trattandosi di azione preesistente alla custodia Cass. civ. sez. III 24 maggio 2011 n. 11377
La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto l’eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva né conseguentemente i relativi poteri d’impulso processuale conferiti al suo difensore ove (come accade nel giudizio di cassazione) non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d’interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale Cass. civ. sez. I 31 marzo 2006 n. 7693
Nel sequestro giudiziario il custode – anche se non è legittimato a chiedere l’accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità – può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all’azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all’incarico da assolvere nell’ipotesi in cui l’atto contestato per le modalità con cui è attuato sia suscettibile di pregiudicare l’esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito non avendo il giudice innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all’esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta) Cass. civ. sez. I 17 luglio 2001 n. 9692
Il potere previsto dall’art. 560 c.p.c. richiamato dall’art. 676 c.p.c. del giudice di autorizzare il custode di un bene sottoposto a sequestro alla locazione del medesimo è assolutamente discrezionale sì che l’opposizione di parte al riguardo non ha alcun rilievo e perciò esclude possa costituire causa idonea per i danni che la controparte assume di avere conseguentemente subito Cass. civ. sez. II 1 dicembre 2000 n. 15373.
La convalida del sequestro concerne l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché possa farsi luogo al provvedimento cautelare non anche le statuizioni accessorie quali quelle in materia di nomina del custode e di determinazione del relativo compenso; tali statuizioni cui la sentenza di convalida non fa cenno non sono suscettibili di passare in giudicato non essendo tra l’altro il custode – in tale specifica veste – neppure parte del giudizio di convalida. Ne consegue che non è possibile desumere dal passaggio in giudicato della sentenza di convalida del sequestro anche l’intangibilità del provvedimento con cui il presidente del tribunale disponendo il sequestro abbia affermato il diritto del custode al compenso Cass. civ. sez. I 30 maggio 1997 n. 4870.
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l’ordinanza con cui sia stato nominato un custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario trattandosi di un provvedimento privo del requisito della decisorietà che non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato ma esplica effetti solo sul piano processuale ed è comunque sempre revocabile e modificabile Cass. civ. sez. I 27 luglio 1996 n. 6812.
In tema di sequestro giudiziario non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost. difettando del requisito della decisorietà i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti parziali e finale presentati dal custode rispettivamente nel corso ed al termine della gestione ai sensi dell’art. 593 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice) atteso che tali provvedimenti anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto non contengono statuizioni dirette alle parti volte a dirimere un contenzioso tra le stesse ma si pongono come atti di amministrazione nell’ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell’operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo contrario ai doveri dell’ufficio può eventualmente essere fatta valere in altra sede mediante apposito autonomo giudizio dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso nel cui interesse l’amministrazione è stata tenuta Cass. civ. sez. I 1 febbraio 1996 n. 870
Poiché le ipotesi nelle quali un soggetto risponde degli atti illeciti compiuti da un altro soggetto col quale esista un rapporto giuridico sono eccezionali il proprietario dei beni posti sotto sequestro non risponde degli atti illeciti compiuti dal custode giudiziario dei beni stessi in mancanza di una espressa disposizione in tal senso Cass. civ. sez. lav. 27 aprile 1991 n. 4699
Il custode sequestratario assume la qualità di amministratore dei beni sequestrati per conto di colui il quale in definitiva ne sia dichiarato proprietario o possessore cosicché solo quest’ultimo resta vincolato per i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario durante l’amministrazione; ne consegue che mentre le spese di custodia ed il compenso dovuto al custode vanno posti a carico della parte soccombente le passività della gestione gravano sul proprietario (o possessore) nel cui interesse l’amministrazione è stata tenuta e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento doloso o colposo contrario ai doveri dell’ufficio Cass. civ. sez. III 14 marzo 1988 n. 2429
Non è configurabile la permanenza nell’incarico del custode di beni in sequestro giudiziario una volta che venuta meno la procedura cautelare egli sia stato espressamente revocato senza che sia necessario a tal fine alcun provvedimento del giudice che imponga la restituzione dei beni nella libera disponibilità degli aventi diritto Cass. civ. sez. III 16 febbraio 1983 n. 1175.