Art. 672 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Sequestro anteriore alla causa

Articolo 672 - codice di procedura civile

[L’istanza di sequestro si propone con ricorso (125) al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito (8, 18), oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore (7), l’istanza si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge (680, 682).
Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato (135) se trattasi di sequestro conservativo (671), ovvero di sequestro giudiziario (670) che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni , provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.]

Articolo 672 - Codice di Procedura Civile

[L’istanza di sequestro si propone con ricorso (125) al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito (8, 18), oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore (7), l’istanza si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge (680, 682).
Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato (135) se trattasi di sequestro conservativo (671), ovvero di sequestro giudiziario (670) che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni , provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.]

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