Art. 669 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giudizio separato per il pagamento di canoni

Articolo 669 - codice di procedura civile

Se nel caso previsto nell’art. 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronunzia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Articolo 669 - Codice di Procedura Civile

Se nel caso previsto nell’art. 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronunzia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Massime

L’ordinanza di rilascio dell’immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa dal pretore o dal conciliatore a norma dell’art. 699 c.p.c., non è soggetta ad alcuna impugnazione e neppure ad istanza per regolamento di competenza, a meno che la parte non contesti la competenza principale del giudice adito, come nel caso di controversia devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia agraria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1841 del 19 luglio 1967

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