Art. 669 undieces – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cauzione

Articolo 669 undieces - codice di procedura civile

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione (119; 86 att.) per l’eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 669 undieces - Codice di Procedura Civile

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione (119; 86 att.) per l’eventuale risarcimento dei danni.

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