Art. 669 terdecies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Articolo 669 terdecies - codice di procedura civile

(1) Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (3) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile (134, 177) con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione (119; 86 att.).

Articolo 669 terdecies - Codice di Procedura Civile

(1) Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (3) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile (134, 177) con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione (119; 86 att.).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 23 giugno 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 4.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta il comma precedente: «Contro l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall’art. 739, secondo comma».
(3) Le parole: «contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello» sono state soppresse dall’art. 108 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(4) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 4.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Massime

Il provvedimento previsto dall’art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l’ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., sull’assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l’errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell’ordinanza, resa a norma dall’art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17862 del 31 agosto 2011

Il procedimento di cui all’art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto — deve essere inquadrato nell’ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all’art. 700 c.p.c., costituita dal fatto che il periculum in mora è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., con la conseguenza che l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo, costituendo un provvedimento interinale o provvisorio, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che, concretandosi nella pubblicazione di una rettifica, essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell’omessa instaurazione della causa di merito, atteso che il fenomeno della irreversibilità degli effetti — il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sè sufficiente per soddisfare l’interesse del richiedente — Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà supposto dall’art. 111, settimo comma, Cost. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4082 del 25 febbraio 2005

La natura cautelare dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso le decisioni del G.I. in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione di un socio rende detti provvedimenti soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (giusta disposto del successivo art. 669 quaterdecies stesso codice), e non anche ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1748 del 2 marzo 1999

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