Art. 669 sexies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento

Articolo 669 sexies - codice di procedura civile

Il giudice, sentite le parti (101), omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza (134) all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto (135) motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione (137 ss.) del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Articolo 669 sexies - Codice di Procedura Civile

Il giudice, sentite le parti (101), omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza (134) all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto (135) motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione (137 ss.) del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Massime

La conferma, ex art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., di un decreto cautelare reso in corso di causa “inaudita altera parte”, e notificato al destinatario nel successivo termine perentorio di otto giorni dalla sua adozione, non richiede, una volta fissata la corrispondente udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni, una forma vincolata, ben potendo esaurirsi tale udienza con un provvedimento di prosecuzione delle attività proprie del giudizio a cognizione piena che si aggiunga a quello di conferma del predetto decreto o che, univocamente ed implicitamente, lo contenga. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un giudizio di accertamento giudiziale di paternità aveva ritenuto confermato dall’ordinanza che disponeva la c.t.u. un decreto cautelare ex art. 669 quater c.p.c., reso “inaudita altera parte”.


Onde evitare che un decreto cautelare reso, in corso di causa, “inaudita altera parte” divenga inefficace, è sufficiente che lo stesso venga notificato al destinatario entro otto giorni dalla sua adozione e che sia fissata, nei quindici giorni dalla medesima data, l’udienza che ripristini il contraddittorio mancato nella precedente fase. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23674 del 18 ottobre 2013

Gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., introdotti dall’art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all’adozione delle misure cautelari, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all’instaurazione di detta causa e poi superato dalla relativa decisione, nonché modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio. Tale carattere è proprio anche dell’ordinanza con cui venga disposta la revoca o la modifica del decreto concesso “inaudita altra parte” (nella specie, sequestro conservativo) o della precedente ordinanza, nonché di quella che disponga, a sua volta, la revoca della modifica, ed, infine dell’ordinanza che pronunci sul reclamo dell’interessato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7429 del 14 maggio 2012

Il provvedimento cautelare (nella specie, denuncia di nuova opera) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3436 del 11 febbraio 2011

Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili — coloro che abbiano reso «sommarie informazioni» ai sensi dell’art. 669 sexies comma secondo c.p.c., ai fini dell’eventuale adozione del decreto inaudita altera parte. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24705 del 21 novembre 2006

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