Art. 669 quaterdecies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ambito di applicazione

Articolo 669 quaterdecies - codice di procedura civile

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’art. 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo. (1)

Articolo 669 quaterdecies - Codice di Procedura Civile

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’art. 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo. (1)

Note

La Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 16 maggio 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo e dell’art. 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

Massime

Il provvedimento previsto dall’art. 24 secondo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto pure laddove si lamenti che sia stata negata l’ammissibilità del reclamo contro di esso ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. sull’assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito l’errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale essendo priva di definitività. Risolvendosi pertanto la negazione della reclamabilità dell’ordinanza resa a norma dall’art. 24 secondo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 settimo comma Cost. Cass. civ. sez. III 31 agosto 2011 n. 17862

Il procedimento di cui all’art. 8 quinto comma della legge 8 febbraio 1948 n. 47 recante disposizioni sulla stampa come modificato dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416 – il quale prevede nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto – deve essere inquadrato nell’ambito della tutela sommaria cautelare non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all’art. 700 c.p.c. costituita dal fatto che il periculum in mora è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione nei termini di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c. le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. con la conseguenza che l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo costituendo un provvedimento interinale o provvisorio non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che concretandosi nella pubblicazione di una rettifica essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell’omessa instaurazione della causa di merito atteso che il fenomeno della irreversibilità degli effetti – il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sè sufficiente per soddisfare l’interesse del richiedente – Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà supposto dall’art. 111 settimo comma Cost Cass. civ. sez. III 25 febbraio 2005 n. 4082 

La natura cautelare dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso le decisioni del G.I. in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione di un socio rende detti provvedimenti soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (giusta disposto del successivo art. 669 quaterdecies stesso codice) e non anche ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost Cass. civ. sez. I 2 marzo 1999 n. 1748

 

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