Art. 669 duodecies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Attuazione

Articolo 669 duodieces - codice di procedura civile

Salvo quanto disposto dagli artt. 677 ss. in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza (134) i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Articolo 669 duodieces - Codice di Procedura Civile

Salvo quanto disposto dagli artt. 677 ss. in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza (134) i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Massime

Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l’attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10758 del 17 aprile 2019

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all’esito della fase promossa per l’attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell’istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994 Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4497 del 25 febbraio 2009

Per procedere all’esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell’esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612-614 c.p.c. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6621 del 12 marzo 2008

L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all’osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d’urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008

A seguito dell’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, contro il provvedimento di attuazione di una misura cautelare, emesso ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., non è ammissibile la proposizione dell’istanza per il regolamento di competenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6485 del 1 aprile 2004

Anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le contestazioni mosse in ordine all’attuazione del sequestro conservativo non assumono natura di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi; tali contestazioni conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l’esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la competenza a decidere ogni questione in ordine all’attuazione di tale misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell’esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19101 del 12 dicembre 2003

L’esecuzione del provvedimento d’urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell’art. 669 duodecies c.p.c., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell’art. 669 quatordecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l’attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell’azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 481 del 15 gennaio 2003

Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari, nonché le pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti (nella specie, ordinanza emessa ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. sul ricorso avverso provvedimento d’urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.), avendo detti provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9808 del 26 luglio 2000

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