Art. 669 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma della domanda

Articolo 669 bis - codice di procedura civile

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Articolo 669 bis - Codice di Procedura Civile

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Massime

valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell’atto di ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della domanda di merito concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il giudice non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall’art. 415 c.p.c. e che nel fissare l’udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 415, quinto comma, c.p.c., determinandosi, in tale evenienza, una nullità che resti sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio. Ne consegue che, rigettate le istanze cautelari, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti è finalizzato alla prosecuzione del giudizio, sicché la sua notifica va fatta al procuratore costituito. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16851 del 1 agosto 2011

In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (in data 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell’art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, conv. con modif. nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l’applicabilità ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990) è applicabile ai giudizi non ancora conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. In tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia di un sequestro adottato in precedenza dal giudice istruttore resta regolata dall’art. 669 c.p.c., ditalchè la relativa istanza va rivolta al tribunale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12620 del 26 maggio 2006

In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell’art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l’applicabilità ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990, e, per ragioni di armonizzazione con la citata nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati e non convalidati) non è applicabile retroattivamente ai giudizi conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7779 del 28 maggio 2002

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