Nel nuovo rito delle locazioni, così come disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che ne ha attribuito la competenza per materia al pretore ed ha disciplinato il procedimento secondo il rito speciale del lavoro, per il combinato disposto degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., una volta che il pretore ha pronunciato (o negato) i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 cod. proc. civ., il giudizio, che è unico ed inizia con l’esercizio da parte del locatore di un’azione di condanna nella forma speciale della citazione per la convalida, prosegue dinanzi al pretore con la facoltà per le parti di depositare memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non sanata neppure dall’accettazione del contraddittorio sul punto, col solo limite della formazione del giudicato (nel caso di specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva rilevato la novità della domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti, proposta dal locatore non con l’atto di intimazione ma solo con la memorie integrative depositate dopo il mutamento del rito). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8411 del 27 maggio 2003
Qualora il conduttore esegua l’ordinanza di pagamento della somma non controversa emessa ai sensi dell’art. 666 c.p.c., il giudice non può convalidare l’intimazione di sfratto per morosità, ma il processo può continuare nelle forme della cognizione ordinaria per l’eventuale risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. In tal caso ben potrà accertarsi se il ritardato pagamento della somma non controversa integrasse un’inadempimento di non scarsa importanza, se esso fosse determinato da causa non imputabile al conduttore, e potrà essere considerata la persistente morosità nel pagamento dei canoni maturati nel corso del giudizio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2987 del 6 luglio 1977