Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404, secondo comma.
Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404, secondo comma.
Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404, secondo comma.
La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l’appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la stessa. Cass. Civ. Sez. II, sentenza del 7 novembre 2018, n. 28414
L’ingiunzione di pagamento europea, se non opposta nel termine perentorio ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, ha efficacia “pro iudicato”, sicché il riesame dopo la scadenza del termine ha carattere eccezionale ed i casi nei quali è consentito dall’art. 20 sono di stretta interpretazione. In particolare, la “manifesta erroneità” dell’ingiunzione da valutarsi “tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento” (art. 20, comma 2, prima parte) si riferisce ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l’ingiunzione e la “manifesta erroneità” per “circostanze eccezionali” (art. 20, comma 2, seconda parte) si riferisce ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ., sicché nell’ambito del riesame per “manifesta erroneità” non rientra l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice dell’ingiunzione. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 26 maggio 2015, n. 10799
L’opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall’art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell’opponente. Cass. Civ. Sez. II, sentenza del 25 giugno 2010, n. 15350
Il creditore che voglia far venir meno l’efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell’accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l’opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l’altro, l’ammissibilità dell’opposizione di terzo revocatoria, all’osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell’atto introduttivo del relativo giudizio). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2151 del 26 marzo 1983
Al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applicano le regole relative alla revocazione della sentenza. Pertanto la citazione introduttiva deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche nel caso che il provvedimento di cui si chiede la revocazione sia un decreto ingiuntivo, l’indicazione oltre che del motivo dell’impugnazione delle prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo ovvero della falsità del documento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1074 del 10 aprile 1978
L’impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall’art. 656 c.p.c. nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 è ammissibile non soltanto nell’ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall’art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 411 del 27 gennaio 1977
Ai fini della revocazione di cui all’art. 656 c.p.c. il compito del giudice non è di accertare se il documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo fosse o meno falso, bensì di accertare se la falsità di esso sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2697 del 22 ottobre 1973
La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l’appello. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1741 del 4 luglio 1966
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