Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l’inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l’ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 1 aprile 2015, n. 6918
La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d’opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell’iniziale mancanza dei requisiti all’uopo prescritti, quale il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l’accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l’invalidità ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d’ufficio l’ordine di cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà, dato che il principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall’art. 653 secondo comma c.p.c. per il caso di fondamento parziale dell’opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l’indicata revoca sia disposta nonostante l’originaria presenza delle condizioni dell’ingiunzione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12318 del 4 dicembre 1997
Nell’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall’art. 653, comma secondo, c.p.c. (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell’atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l’opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5007 del 5 giugno 1997
Nel caso di totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell’esigibilità del credito con esso fatto valere, con accoglimento della domanda proposta dal creditore nel corso del giudizio d’opposizione per effetto della sopravvenienza del titolo della relativa azione, il giudice dell’opposizione deve ordinare, anche d’ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a norma dell’art. 655 c.p.c., ma tale ordine è eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di quanto si verifica nell’ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e senza che possano invocarsi le regole poste dall’art. 653, secondo comma, c.p.c., riguardanti la diversa ipotesi in cui l’opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4163 del 15 maggio 1990
Qualora l’ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l’illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l’iscrizione ha l’obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l’opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d’ufficio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3978 del 22 giugno 1978
Il creditore, al fine di precostituirsi un titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio anche quando abbia iniziato azione esecutiva in forza di titoli cambiari sull’unico immobile del debitore ed in pendenza di questa. A ciò non costituisce ostacolo la norma contenuta nell’art. 2916 n. 1 c.c. la quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, poiché tale norma, stante la natura prevalentemente processuale del vincolo del pignoramento, è circoscritta nell’ambito del processo esecutivo e opera nei confronti dei soli soggetti che ad esso partecipano, mentre l’ipoteca, come diritto reale di natura sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetti anche al di fuori del processo ed erga omnes. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3146 del 25 ottobre 1974
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