Art. 653 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Articolo 653 - codice di procedura civile

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato (324) o provvisoriamente esecutiva (282, 337), oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo (307), il decreto, che non ne sia già munito (642, 647, 648), acquista efficacia esecutiva (474).
Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti (655) nei limiti della somma o della quantità ridotta (652).
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

Articolo 653 - Codice di Procedura Civile

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato (324) o provvisoriamente esecutiva (282, 337), oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo (307), il decreto, che non ne sia già munito (642, 647, 648), acquista efficacia esecutiva (474).
Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti (655) nei limiti della somma o della quantità ridotta (652).
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

Massime

In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22047 del 13 ottobre 2020

Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell’estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall’istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22465 del 24 settembre 2018

L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 20868 del 6 settembre 2017

In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell’ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c., cosicchè ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4672 del 23 febbraio 2017

Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8428 del 10 aprile 2014

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell’opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento dell’entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell’art. 653, comma secondo, c.p.c., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell’originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 c.p.c.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell’originario ingiunto, comporta l’impossibilità di confermarne la condanna nell’importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21840 del 24 settembre 2013

Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19595 del 27 agosto 2013

Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, al giudizio di opposizione si applica l’art. 30 della stessa legge, ma, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all’art. 653 c.p.c. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4071 del 22 febbraio 2010

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19120 del 3 settembre 2009

La decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dichiari la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza; qualora, pertanto, quest’ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d’impugnazione e quello promosso dall’ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest’ultimo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19491 del 6 ottobre 2005

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell’opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest’ultima ipotesi il relativo giudizio non dev’essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19296 del 3 ottobre 2005

In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cass., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l’estinzione dell’intero procedimento, giusta il disposto dell’art. 393 c.p.c., bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art. 653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione «il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva» che ripone la sua ragion d’essere nella natura di condanna con riserva del decreto d’ingiunzione, sicché all’estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l’efficacia esecutiva del decreto medesimo. Nè può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall’inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l’effetto sospensivo permanente previsto dall’art. 2945 c.c., atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall’art. 338 c.p.c. nel caso di estinzione del giudizio d’appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l’estinzione del processo consuma il diritto d’opposizione e non incide sul decreto opposto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9876 del 11 maggio 2005

L’accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d’ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (artt. 336, 353, 354 c.p.c.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell’opposizione; tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell’art. 653, secondo comma, c.p.c., per cui, se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti «nei limiti della somma o della quantità ridotta» conseguendone che se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel caso di accoglimento totale dell’opposizione, non può materialmente verificarsi alcuna conservazione, neanche ridotta, degli atti esecutivi già compiuti, con la conseguenza che l’opponente può immediatamente chiedere la restituzione dell’intera somma (o quantità) già versata (oppure la restituzione della cosa mobile già consegnata). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9626 del 20 maggio 2004

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l’emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell’opposizione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4531 del 10 aprile 2000

Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio consegue – senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza – la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5192 del 28 maggio 1999

La norma dell’art. 653 c.p.c. va interpretata nel senso che l’efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell’opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.), opera tanto nell’ipotesi in cui il decreto sia privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell’opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3607 del 13 aprile 1999

Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell’opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto; cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l’indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell’ingiunto le spese del procedimento, salva restando l’opponibilità dell’avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per un credito compensato parzialmente con un credito dell’opponente essendo stata esclusa la fondatezza anche solo parziale dell’opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12521 del 12 dicembre 1998

Dal coordinato disposto degli artt. 653 c.p.c. (a norma della quale l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell’efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 dello stesso codice (a norma del quale contro l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), si ricava che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione; sicché, prima di tale momento, il decreto ingiuntivo non già munito di efficacia esecutiva non costituisce titolo per l’esercizio dell’azione esecutiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10800 del 3 dicembre 1996

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7448 del 7 luglio 1993

La revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorché lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio, atteso che, ai fini della pronunzia sulle spese processuali – fra le quali deve ritenersi compresa anche quella per l’ottenimento del parere di congruità di cui all’art. 636 c.p.c., necessario per far valere in via monitoria i crediti di cui all’art. 633, n. 2, stesso codice – il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esiti delle diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5028 del 29 aprile 1993

Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l’opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio. Di conseguenza, l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta, necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all’esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2019 del 19 febbraio 1993

Con riguardo alla ratio dell’art. 653, secondo comma, c.p.c., che è quella della conservazione degli effetti del titolo esecutivo nei limiti in cui viene confermata l’esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il precetto, ancorché non costituisca un atto di esecuzione in senso proprio, rientra negli atti esecutivi già compiuti che la citata norma fa salvi nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione all’ingiunzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5274 del 11 maggio 1991

Il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell’istanza di ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l’opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell’emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione – che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese – al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3054 del 11 aprile 1990

Qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte — come avviene allorché l’accoglimento concerna soltanto l’elemento quantitativo della domanda originaria — pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma, c.p.c.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell’avvenuta esecuzione, le spese inerenti al decreto e quelle attinenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore.

Qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte – come avviene allorché l’accoglimento concerna soltanto l’elemento quantitativo della domanda originaria – pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma, c.p.c.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell’avvenuta esecuzione, le spese inerenti al decreto e quelle attinenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4597 del 2 agosto 1984

Nel procedimento per ingiunzione, l’atto introduttivo del giudizio che consegue all’opposizione dell’ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell’opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1977 del 21 marzo 1983

Allorché la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo sia stata non già sospesa, ma revocata dal giudice dell’opposizione, essa non ritrova efficacia ipso iure con la sentenza di rigetto dell’opposizione, ma occorre che questa sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, dovendo il primo comma dell’art. 653 c.p.c. essere interpretato nel senso che la clausola di provvisoria esecuzione non è necessaria solamente nel caso in cui il decreto sia tuttora esecutivo al momento in cui sopravviene la sentenza e non anche quando la provvisoria esecuzione sia stata revocata nel corso del giudizio, a meno che tale provvedimento non risulti a sua volta revocato dalla sentenza. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1497 del 26 febbraio 1983

La sentenza di integrale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, fin quando non sia passata in giudicato formale, non determina l’annullamento dell’efficacia esecutiva del decreto opposto, in quanto, trattandosi di pronunzia di accertamento della infondatezza della domanda fatta valere dal creditore ingiungente, non è suscettibile di esecuzione provvisoria, né dell’esecuzione de iure propria delle pronunce d’appello. Solo, pertanto, dopo il passaggio in giudicato, detta sentenza elimina radicalmente il decreto ingiuntivo e, con esso, la provvisoria esecuzione e ne annulla gli atti di esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1140 del 25 febbraio 1981

Qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’originaria domanda, posta a base del ricorso per ingiunzione venga sostituita con una domanda nuova (nella specie, perché fondata su una diversa causa petendi ed avanzata anche nei confronti di un diverso soggetto, chiamato in causa), la sentenza che decide nel merito di tale seconda pretesa, in relazione all’accettazione del contraddittorio su di essa, deve necessariamente revocare il decreto opposto, alla stregua del sopravvenuto mutamento dell’oggetto della controversia, ancorché la decisione stessa comporti il riconoscimento di un credito di ammontare in tutto od in parte coincidente a quello fatto valere con l’ingiunzione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2975 del 6 maggio 1980

La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l’estinzione del giudizio stesso senza necessità di accettazione da parte dell’opposto, quando quest’ultimo, tendendo esclusivamente ad una pronuncia negativa sull’esistenza di un presupposto processuale (per tardività dell’opposizione) non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio dal momento che, attraverso la rinuncia, raggiunge lo scopo dell’eliminazione del rapporto giuridico processuale cui mirava la chiesta pronuncia. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3581 del 17 luglio 1978

La definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, non è impedita dalla circostanza che al giudizio di opposizione siano stati chiamati a partecipare, jussu judicis, anche soggetti diversi da quelli tra cui fu emesso il decreto ingiuntivo. Infatti, la necessità del litisconsorzio, per ragioni di natura processuale, rispetto ai chiamati in causa, costituisce fenomeno strettamente connesso e dipendente dall’esistenza e dallo svolgimento del processo, fenomeno che resta, perciò, travolto e privato di ogni concreta rilevanza nell’ipotesi in cui il processo venga ad estinguersi.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 840 del 21 febbraio 1978

L’accoglimento, anche parziale, dell’opposizione a decreto ingiuntivo, produce l’effetto che il titolo esecutivo sia costituito esclusivamente dalla sentenza, sicché, derivando la nullità dell’ingiunzione ope legis dall’accoglimento anche parziale della opposizione, non è consentito al giudice di questa di confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non è stata modificata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5309 del 7 dicembre 1977

Se è vero che, intervenuta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, una sentenza non definitiva e provvisoriamente esecutiva di condanna del debitore al pagamento di una parte del credito già accertata, questa si sovrappone al decreto ingiuntivo, tuttavia gli atti d’esecuzione già compiuti in base al decreto non vengono caducati, poiché detta sentenza integra un rigetto parziale della opposizione e ad essa è applicabile l’art. 653 c.p.c., che appunto preserva dalla caducazione gli effetti degli atti esecutivi già compiuti, nei limiti della somma riconosciuta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2498 del 5 luglio 1976

Nell’ambito della disposizione dell’art. 653 c.p.c., secondo cui se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in cosa giudicata oppure con sentenza provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva è da comprendersi anche il decreto ingiuntivo del quale l’efficacia esecutiva, inizialmente concessa, a norma dell’art. 642 c.p.c., sia stata sospesa dal giudice istruttore con il provvedimento previsto dall’art. 649 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1041 del 10 aprile 1973

L’ipotesi, in cui il giudice dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo, pur riconoscendo dovuta l’intera somma ingiunta, escluda le spese liquidate nel decreto, è pur sempre un caso di accoglimento parziale dell’opposizione, posto che le dette spese costituiscono un accessorio del debitum e fanno parte anche esse della pronuncia imperativa del giudice contenuta nel decreto.

Nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione, l’art. 653, secondo comma, c.p.c., pur precisando che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, data la sopravvenuta inefficacia del decreto, fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto, limitatamente alla somma di denaro ed alla quantità di cose riconosciute nella sentenza. Nel concetto di atto esecutivo, di cui è statuita in tal caso la conservazione degli effetti, rientra anche la iscrizione di ipoteca, che è anch’essa uno dei possibili effetti dell’esecutività del decreto. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 249 del 6 febbraio 1970

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