Art. 652 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conciliazione

Articolo 652 - codice di procedura civile

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano (185), il giudice, con ordinanza non impugnabile (177), dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto (642, 647, 648), oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta (655), fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari (2874 c.c.).

Articolo 652 - Codice di Procedura Civile

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano (185), il giudice, con ordinanza non impugnabile (177), dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto (642, 647, 648), oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta (655), fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari (2874 c.c.).

Massime

In virtù degli artt. 652 del nuovo codice di procedura penale – la cui disposizione è applicabile non solo quando la sentenza penale sia passata in giudicato dopo l’entrata in vigore di detto codice, ma anche quando lo sia anteriormente – il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre gli effetti preclusivi previsti dalla norma stessa solo quando contenga, in termini categorici, un effettivo accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11162 del 13 dicembre 1996

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