Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano (185), il giudice, con ordinanza non impugnabile (177), dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto (642, 647, 648), oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta (655), fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari (2874 c.c.).