Art. 640 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rigetto della domanda

Articolo 640 - codice di procedura civile

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia (136) al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato (135).
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Articolo 640 - Codice di Procedura Civile

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia (136) al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato (135).
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Massime

Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell’art. 640 c.p.c. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9216 del 19 aprile 2010

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell’art. 640, ult. comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). (Principio affermato dalla Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4510 del 1 marzo 2006

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