Art. 633 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Condizioni di ammissibilità

Articolo 633 - codice di procedura civile

Su domanda (638, 640) di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (639), o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente (637) pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta (634, 635; 2699 ss., 2702 ss. c.c.; 63 att. c.c.);
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori (91 ss.), cancellieri (43 att.), ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera (61, 65, 68, 522; 52, 53 att.) in occasione di un processo (636, 637);
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (636) (1).
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione (1353, 1460 c.c.).
[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana (142)] (2).

Articolo 633 - Codice di Procedura Civile

Su domanda (638, 640) di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (639), o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente (637) pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta (634, 635; 2699 ss., 2702 ss. c.c.; 63 att. c.c.);
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori (91 ss.), cancellieri (43 att.), ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera (61, 65, 68, 522; 52, 53 att.) in occasione di un processo (636, 637);
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (636) (1).
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione (1353, 1460 c.c.).
[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana (142)] (2).

Note

(1) Sulle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato si veda l’art. 14 del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150.
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231. A norma dell’art. 11, comma 1, del citato D.L.vo le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.

Massime

Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del “debitor debitoris”, a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest’ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l’identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche in funzione della realizzazione dell’interesse del mandatario al soddisfacimento del proprio credito verso il mandante). Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19344 del 3 agosto 2017

L’attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10177 del 18 maggio 2015

Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l’interesse ad agire in via monitoria, sia perché l’ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l’ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23083 del 10 ottobre 2013

In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c., ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18072 del 19 ottobre 2012

Agli effetti dell’art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011

Presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia. Ne consegue che, in caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un’Ambasciata straniera in relazione a crediti di lavoro, la questione di giurisdizione può essere validamente eccepita o rilevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nell’opposizione al precetto, nell’ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia. (Nella specie, la corte territoriale, a fronte di una duplice opposizione, al decreto ingiuntivo e al precetto, aveva omesso di valutare la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata dal giudice di primo grado per tardività dell’opposizione ed aveva esaminato – scavalcando l’ordine logico-giuridico delle questioni – direttamente l’eccezione di giurisdizione; le S.U., nel confermare l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione della questione di giurisdizione, ha cassato la decisione rimettendo le parti innanzi al giudice del rinvio per l’esame delle sole questioni oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 16390 del 27 luglio 2011

In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del d.l.vo n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle “entrate”, che sono individuate specificamente “nei contributi o premi dovuti” e non versati, “unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive”, dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l’ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d’ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 5680 del 10 marzo 2011

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l’omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell’obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se per la determinazione dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell’esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l’esecuzione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2816 del 5 febbraio 2011

Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20759 del 3 ottobre 2007

L’azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6322 del 22 marzo 2006

La norma dell’art. 633, ultimo comma, c.p.c. (testo originario, anteriormente all’abrogazione di cui al D.L.vo n. 231 del 2002), la quale dispone che non può essere emesso decreto ingiuntivo qualora questo debba essere notificato all’estero, non crea un difetto di competenza giurisdizionale, suscettibile di essere deciso con il regolamento preventivo, ma concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1735 del 28 gennaio 2005

Il locatore il quale abbia ottenuto sentenza di determinazione d’equo canone legittimamente può sulla base della medesima chiedere ingiunzione di pagamento della differenza tra tale canone e quello convenuto o pagato, rimanendo riservata alla successiva ed eventuale fase d’opposizione ogni questione sulla debenza della somma ingiunta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 577 del 13 gennaio 2005

Con l’ingiunzione di pagamento non è possibile richiedere il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivato dal ritardo nell’adempimento, ma qualora si tratti di crediti di lavoro il creditore può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) anche la rivalutazione monetaria, atteso che i crediti suddetti sono da considerare indicizzati per effetto delle disposizioni di cui all’art. 429 c.p.c. e 152 att. c.p.c. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17396 del 17 novembre 2003

La proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del presidente del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende poi applicabile, non verificandosi né litispendenza, né incompetenza del giudice adito, l’istituto della riunione dei procedimenti, di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. (con conseguente esclusione di qualsiasi ipotizzabile violazione dell’art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della necessità, per l’ingiunto, di duplicazione dell’attività difensiva e delle relative spese). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8327 del 11 giugno 2002

L’art. 633 c.p.c., il quale prevede una condizione di ammissibilità del ricorso per ingiunzione disponendo che la stessa non può essere emessa se la notificazione all’intimato del relativo decreto deve avvenire fuori del territorio dello Stato, non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’ingiunto, residente all’estero, abbia eletto domicilio in Italia, in guisa da consentire la tempestiva notificazione ed una altrettanto tempestiva opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9094 del 5 luglio 2001

La sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, ancorché non contenente nel dispositivo l’indicazione delle mensilità spettanti a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 (indicate nella sola motivazione) è sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo relativo alla corresponsione della suddetta indennità, se integrata da rituale dichiarazione con la quale il lavoratore abbia esercitato il relativo diritto di opzione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 595 del 17 gennaio 2001

La nullità del decreto ingiuntivo, non rilevabile d’ufficio, per essere stato emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c. allorché la notificazione all’intimato debba avvenire fuori dalla Repubblica, può essere denunciata soltanto con l’atto di opposizione tempestivamente proposto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo notificato all’estero per mezzo del procedimento previsto dall’art. 142 c.p.c.). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3271 del 27 marzo 1998

Con l’ingiunzione di pagamento — dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell’art. 633, primo comma, c.p.c., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata — il creditore non può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell’adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una emendatio libelli) nel giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2106 del 22 febbraio 1993

L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale dà, ai sensi dell’art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, non costituisce titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento che può formare oggetto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che è autonomamente presidiato da efficacia esecutiva che assicura sufficiente garanzia di realizzazione dell’interesse del creditore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4722 del 29 aprile 1991

In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l’obbligo di rispettare le forme previste dal primo comma dell’art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) sussiste, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma della medesima legge, anche quando il ricorso, da parte degli enti ed istituti previdenziali, al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. sia volto a conseguire i soli contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive (sempre che si tratti di contributi e premi per i quali ricorra la violazione di omesso versamento di cui al secondo comma del citato art. 35 o il cui omesso o parziale versamento derivi dalle altre violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo), non essendo il predetto obbligo riferito alla sola sanzione amministrativa e neppure subordinato alla contestuale riscossione di essa. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12040 del 19 dicembre 1990

Nel procedimento monitorio avente per oggetto la consegna di una cosa mobile non può non comprendersi il caso in cui la cosa mobile determinata, di cui si chiede la consegna, sia una chiave (nella specie, di accesso ad un terrazzo), poiché il giudice non è tenuto ad accertare preventivamente, ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, se l’immobile, cui inerisce la chiave, sia posseduto legittimamente o meno dal destinatario dell’ingiunzione. Tale accertamento, infatti, riguarda una questione diversa, che può essere introdotta col giudizio di merito conseguente all’opposizione, incombendo alle parti la dimostrazione dei rispettivi assunti secondo i principi che regolano l’onere della prova. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 567 del 25 gennaio 1979

È pienamente ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un’azione di carattere personale avente ad oggetto la restituzione di una cosa in quanto l’art. 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, sta a indicare qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3820 del 14 dicembre 1978

La pendenza di un giudizio diretto all’accertamento negativo di un credito non costituisce ragione di improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento ed il pagamento del credito medesimo, ma può soltanto comportare, in relazione al giudizio instaurato con l’opposizione al decreto, una situazione di litispendenza, nel caso di procedimenti dinanzi a giudici diversi, ovvero di riunione obbligatoria, ai sensi dell’art. 273 secondo comma c.p.c. nel caso di procedimenti dinanzi allo stesso giudice od a giudici appartenenti allo stesso ufficio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4636 del 16 ottobre 1978

Poiché nel procedimento per arbitrato rituale non è prevista l’emanazione di provvedimenti monitori, il giudice ordinario, che ne sia richiesto, può emettere decreto ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggetto di clausola compromissoria. Questa può portare alla declaratoria di incompetenza, con conseguente revoca del decreto, solo a seguito di eccezione dell’ingiunto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto, sempre che, al momento della relativa pronuncia, non siano venute meno le condizioni ostative al potere di cognizione del giudice medesimo (nella specie, a seguito di sopravvenuta risoluzione consensuale del compromesso). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1852 del 22 maggio 1976

Il divieto, posto dall’art. 633 c.p.c., di emettere il decreto ingiuntivo nel caso in cui questo debba essere notificato fuori del territorio dello Stato, concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale monitorio, ma non priva il giudice del potere di conoscere della controversia cui il decreto si riferisce. Pertanto, siffatta inammissibilità, rilevabile con l’atto di opposizione ai soli fini del regolamento delle spese processuali relative della fase monitoria, non impedisce la prosecuzione del giudizio instaurato con l’opposizione, sino alla pronunzia di merito. Invero l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio delle parti con la conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con l’ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, ancorché il decreto sia stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che, per difetto di competenza dell’organo che ha emesso la ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, manchi la possibilità di emettere una decisione di merito nei confronti delle parti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 757 del 6 marzo 1976

La nullità del decreto ingiuntivo (nella specie, per essere stato notificato all’estero contro il divieto di cui all’art. 633, ultimo comma, c.p.c.) deve essere eccepita nell’atto di opposizione, mentre ove l’opponente svolga solo le difese di merito, mostra tacitamente ma inequivocabilmente, di rinunciare all’eccezione, sicché la nullità deve, in tal caso, ritenersi sanata. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 70 del 10 gennaio 1975

È inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un’azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata. La inammissibilità della domanda comporta la irrituale instaurazione e l’irrituale svolgimento del processo; la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell’opposizione, rilevata (anche d’ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all’esame della domanda nel merito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3690 del 18 novembre 1974

La parte che abbia eseguito un pagamento per merce non acquistata e restituita al mittente, può chiedere l’emissione di decreto ingiuntivo per la restituzione della somma pagata, senza l’obbligo di offrire elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione (restituzione), perché le ragioni di credito fatte valere non sono subordinate all’adempimento di alcuna controprestazione né all’avveramento di alcuna condizione. (Nella specie la merce era stata respinta al mittente a mezzo dello stesso spedizioniere, presso il quale era rimasta giacente per averne il mittente rifiutata la riconsegna). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3076 del 6 settembre 1969

Al fine di ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive l’istante non è tenuto a fornire una duplice completa dimostrazione, quella cioè dell’esistenza dell’obbligazione di cui si invoca il soddisfacimento e quella dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione propria cui l’esigibilità della prima sia subordinata essendo sufficiente la dimostrazione limitata al primo dei suaccennati effetti, cui si accompagni l’offerta di elementi indiziari in ordine al secondo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2112 del 24 giugno 1968

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