Art. 629 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinuncia

Articolo 629 - codice di procedura civile

Il processo si estingue (306 ss.) se, prima dell’ aggiudicazione (537, 581, 583) o dell’assegnazione (503 ss.), il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo (500, 526, 530, 564, 566) rinunciano agli atti.
Dopo la vendita (503) il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti (499). In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’art. 306.

Articolo 629 - Codice di Procedura Civile

Il processo si estingue (306 ss.) se, prima dell’ aggiudicazione (537, 581, 583) o dell’assegnazione (503 ss.), il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo (500, 526, 530, 564, 566) rinunciano agli atti.
Dopo la vendita (503) il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti (499). In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’art. 306.

Massime

In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (La S.C. ha applicato il principio in una fattispecie nella quale, a causa del ritardo del creditore nel rinunciare all’esecuzione, il terzo promissario acquirente dell’immobile aveva receduto dal contratto, ritenendo il doppio della caparra, e l’esecutato aveva venduto il bene ad un altro soggetto solo dopo la liberazione dello stesso dal vincolo pignoratizio, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto con il primo acquirente). Cass. Civ. Sez. III, ordinanza del 21 novembre 2017, n. 27545

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 24775 del 20 novembre 2014

L’estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l’estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 c.p.c., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall’art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15374 del 13 luglio 2011

L’ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4849 del 27 febbraio 2009

L’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall’art. 306 c.p.c., richiamato dall’art. 629 c.p.c., solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008

Nell’espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall’inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3276 del 12 febbraio 2008

La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell’espresso richiamo dell’art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l’audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18514 del 25 agosto 2006

L’ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione liquida le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 c.p.c., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. per violazione di legge, a tale tipo di vizio essendo riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio non essendo necessaria una dettagliata motivazione ai fini della regolamentazione delle spese, nella quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porle a carico del rinunciante). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10306 del 4 agosto 2000

Nell’esecuzione forzata, l’esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non sono condizioni dell’intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l’allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità di un momento anteriore; pertanto, poiché, ai fini dell’estinzione, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, deve essere compiuta dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, è in questo momento che i creditori, che vogliano proseguire il processo esecutivo in luogo di quello che l’ha promosso, devono depositare il titolo esecutivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’istanza di estinzione per rinuncia del creditore pignorante, avendo uno degli intervenuti depositato il titolo esecutivo relativo al credito per cui vi era stato intervento, ritenendo irrilevante sia il mancato deposito del titolo esecutivo sia la mancata enunciazione dello stesso con e nell’atto di intervento). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5266 del 21 aprile 2000

La rinunzia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione, non rilevando, nel caso in cui quest’ultima si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato. Ne consegue che nell’ipotesi di rinunzia condizionata, non verificandosi l’estinzione del processo, il rinunziante può legittimamente chiedere la vendita del compendio pignorato. (Nella specie in base all’indicato principio la S.C. pur correggendone la motivazione ex art. 384 c.p.c. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal debitore esecutato per il danno derivantegli dalla pubblicazione di avviso di vendita del compendio pignorato, a seguito di istanza proposta dal creditore rinunziante, prima del pagamento delle spese al quale era condizionata la rinunzia). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2050 del 7 marzo 1997

La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11266 del 15 novembre 1993

In tema di esecuzione forzata, l’esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l’estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 c.p.c.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui ha proposto il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l’interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo.

La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., al quale l’art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1826 del 13 febbraio 1993

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11407 del 17 ottobre 1992

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l’estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione di cui al secondo comma dell’art. 617 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3383 del 29 marzo 1991

La disposizione del primo comma dell’art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell’estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell’esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all’indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l’avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in sede di opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5086 del 11 giugno 1987

Nel giudizio di opposizione del debitore all’esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilità del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all’esecuzione comporta l’estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell’interesse dell’opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 3933 del 23 aprile 1987

La declaratoria che viene emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui il soggetto che intende promuovere l’azione esecutiva dichiari di rinunciare all’esecuzione, che forma oggetto di opposizione, costituisce una pronuncia da cui possono scaturire anche effetti di ordine sostanziale, rilevabili in altri processi, e, al pari delle pronunce con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere, può essere emessa solo dal giudice che sarebbe stato competente a conoscere del giudizio di opposizione all’esecuzione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3072 del 23 ottobre 1974

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