Art. 628 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento

Articolo 628 - codice di procedura civile

L’opposizione ai singoli atti esecutivi (617) sospende il decorso del termine previsto nell’art. 497.

Articolo 628 - Codice di Procedura Civile

L’opposizione ai singoli atti esecutivi (617) sospende il decorso del termine previsto nell’art. 497.

Massime

La sospensione ex lege del termine di efficacia del pignoramento, prevista dall’art. 628 c.p.c. per l’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi non può estendersi alla diversa ipotesi di opposizione di terzi, per la quale è prevista solo la sospensione, ad istanza di parte, con cauzione o senza, del processo nel concorso di gravi motivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2645 del 24 agosto 1962

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