Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell’efficacia del titolo proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l’esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell’opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26825
A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l’art. 42 c.p.c. espressamente prevede l’impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l’effetto indicato dall’art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili – a seconda del regime applicabile ratione temporis – l’opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 21860 del 19 ottobre 2007
Gli effetti della sospensione dell’esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 624 c.p.c., sono comunque circoscritti entro l’ambito del processo esecutivo in corso (nel quale detto provvedimento è destinato ad incidere), e non influiscono, viceversa, sull’azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, nè sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo, tale essendo il principio di diritto enucleabile dal disposto dell’art. 626 del codice di rito (a mente del quale «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»), la cui portata è, appunto, quella di limitare la vicenda sospensiva al solo, concreto esercizio dell’azione così come sviluppatasi in seno ad uno specifico procedimento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24045 del 28 dicembre 2004
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