Art. 623 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Limiti della sospensione

Articolo 623 - codice di procedura civile

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge (295, 601) o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento (296, 487, 624, 625) del giudice dell’esecuzione (484).

Articolo 623 - Codice di Procedura Civile

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge (295, 601) o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento (296, 487, 624, 625) del giudice dell’esecuzione (484).

Massime

Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell’efficacia del titolo proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l’esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell’opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285

In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutività – come nell’ipotesi di cui all’art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell’impugnazione – non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell’art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14048 del 4 giugno 2013

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, anche nell’ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell’ art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15909 del 13 giugno 2008

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d’opposizione all’esecuzione, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell’art. 623, secondo ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell’opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell’art. 653 c.p.c. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza d’appello che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 261 del 12 gennaio 1999

A norma dell’art. 623 c.p.c., il potere discrezionale di sospendere l’esecuzione è demandato al giudice dell’esecuzione, salvi i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice di cognizione davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Tuttavia, quest’ultima ipotesi non riguarda qualsiasi giudizio in cui si discute del titolo esecutivo (in ispecie quello di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 645), ma solo quello in cui viene impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva, e, in ogni caso, la competenza del detto giudice cessa con l’inizio della esecuzione, in quanto da tale momento sorge la competenza assoluta e inderogabile del giudice dell’esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2940 del 11 maggio 1985

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