Art. 622 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Opposizione della moglie del debitore

Articolo 622 - codice di procedura civile

L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui (513), tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa (177, 2699 ss., 2704 c.c.), esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione (769 ss. c.c.) o successione a causa di morte (459 c.c.). (1)

Articolo 622 - Codice di Procedura Civile

L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui (513), tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa (177, 2699 ss., 2704 c.c.), esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione (769 ss. c.c.) o successione a causa di morte (459 c.c.). (1)

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo articolo.

Massime

Il secondo comma dell’art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprieta` per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprieta` esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell’efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico – unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l’efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i conseguenza che, in tema di opposizione all’esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall’art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l’efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione). (Si veda Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 143, abrogativa dell’art. 622 cod. proc. civ.). Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 7 luglio 1998, n. 6589

In seguito alla sentenza della corte costituzionale n 143 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 622 cod proc civ, la moglie del debitore esecutato, con lo stesso convivente, per proporre opposizione al pignoramento eseguito sui beni mobili esistenti nella casa coniugale è soggetta, come qualsiasi altro terzo, alla disciplina di cui all’art 621 cod proc civ, e, pertanto, ha l’onere di provare documentalmente – essendo esclusa la prova per testimoni e per presunzioni – di avere acquistato la proprietà dei beni medesimi in data anteriore al pignoramento.Tale prova documentale può essere fornita anche con le fatture relative all’acquisto dei beni da parte della moglie, purché a termini degli artt 2702 e 2704 cod civ risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall’acquirente – opponente ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 6 giugno 1981, n. 3664

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