Art. 62 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Attività del consulente

Articolo 62 - codice di procedura civile

Il consulente compie le indagini (194; 9092 att.) che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Articolo 62 - Codice di Procedura Civile

Il consulente compie le indagini (194; 9092 att.) che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Massime

Non comporta nullità della consulenza tecnica l’espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l’art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse. Cass. civ. sez. II 9 luglio 1983, n. 4637.

Istituti giuridici

Novità giuridiche