Art. 611 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese dell'esecuzione

Articolo 611 - codice di procedura civile

Nel processo verbale (126) l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese (652) è fatta dal giudice dell’esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo (91, 474).

Articolo 611 - Codice di Procedura Civile

Nel processo verbale (126) l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese (652) è fatta dal giudice dell’esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo (91, 474).

Note

(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell’esecuzione» dall’art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) Le parole: «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 39), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell’art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.  Cass. Civ. Sez. VI-II, ordinanza del 23 maggio 2017, n. 12893

In virtù dell’espresso riferimento all’art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell’art. 611 cod. proc. civ. – come modificato dall’art. 2, comma terzo, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 – deve riconoscersi in capo al giudice competente per l’esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell’esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale – investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza – aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace). Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 4 novembre 2013, n. 24730

A seguito della modifica dell’art. 611 c.p.c., operata dall’art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell’esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all’ambito dell’art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell’esecuzione che, investito di un’opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell’art. 611 c.p.c., l’abbia dichiarata inammissibile nell’erroneo presupposto che esso, anziché nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell’opposizione, limitandosi a censurare l’erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perché non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioé non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell’opposizione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 12 luglio 2011, n. 15341

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall’art 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall’istante e i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata, secondo l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, opera di procuratore. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 4 agosto 2015, n. 16377

In tema di esecuzione per consegna e rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previste dall’art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive (esborsi) anticipate dall’istante, ma non anche i diritti di procuratore ed eventuali onorari di avvocato, per il cui rimborso si deve ricorrere al provvedimento d’ingiunzione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 maggio 2005, n. 9745

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 11 novembre 2003, n. 16936

Il creditore che agisce in executivis per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall’art. 91 c.p.c. — di cui l’art. 611 c.p.c. costituisce applicazione — ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell’esecuzione (che, ai sensi dell’art. 16 c.p.c., è il pretore) costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento. Sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l’assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 8 ottobre 1997, n. 9777

Qualora, a seguito della cassazione della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, sia venuto meno il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, quest’ultimo non può essere considerato titolare neppure dell’accessorio diritto di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l’esecuzione forzata. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 dicembre 1996, n. 11324

Anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio — in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall’art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall’istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione — è consentito al creditore istante di intimare con il precetto — atto preliminare all’esecuzione, non avente natura processuale — il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all’esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 24 febbraio 1996, n. 1471

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