Art. 608 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modo del rilascio

Articolo 608 - codice di procedura civile

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà (1).
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480, 605), si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Articolo 608 - Codice di Procedura Civile

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà (1).
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480, 605), si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 37), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 33723

Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall’art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l’inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c. Cass. Civ. Sez. II, ordinanza del 13 settembre 2019, n. 22945

In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall’art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’azione esecutiva, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all’immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell’esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell’istante e della forza pubblica costituissero condizione necessaria per ritenere regolare l’accesso dell’ufficiale giudiziario, mentre, al contrario, l’accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio all’azione esecutiva e consentire all’occupante di rilasciare spontaneamente l’immobile al fine di evitare l’intervento della forza pubblica). Cass. Civ. Sez. III, ordinanza del 2 luglio 2019, n. 17674

In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 7 settembre 2017, n. 20924

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 4 aprile 2017, n. 8675

Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l’occupazione “sine titulo” del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell’immobile. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 2 settembre 2013, n. 20053

n materia di esecuzione per rilascio, il decreto che trasferisca all’aggiudicatario una quota di comproprietà dell’immobile espropriato e condanni il debitore esecutato al rilascio può essere eseguito coattivamente nelle forme dell’esecuzione forzata per rilascio anche nei confronti del terzo avente un legittimo titolo di detenzione, a condizione che l’ufficiale giudiziario – secondo quanto disposto dell’art. 608, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. – ingiunga a tale codetentore qualificato di riconoscere il compossessore. Per contro, non può essere eseguito coattivamente il rilascio dell’intero immobile legittimamente detenuto dal terzo, sicché va accolta l’opposizione proposta avverso l’esecuzione per rilascio finalizzata all’immissione nel possesso dell’intero immobile in capo al creditore che ne sia soltanto comproprietario. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 5 marzo 2013, n. 5384

La sospensione dei termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari prevista in favore delle vittime dell’usura ai sensi dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 non è prorogabile trattandosi di una disposizione a carattere eccezionale di deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e all’attuazione dell’art. 2740 c.c.. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 11 agosto 2010, n. 18612

L’esecuzione per rilascio di immobile (fondata, nella specie, su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione) si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, secondo le modalità indicate nel secondo comma dell’art. 608 c.p.c., senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza l’accordo tra l’esecutante e l’esecutato intervenuto all’esito della suddetta operazione da parte dell’ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l’asporto degli arredi e di quant’altro contenuto nel locale oggetto del rilascio. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 5 maggio 2009, n. 10310

Nella procedura esecutiva per rilascio di immobili, una volta immesso l’esecutante nel possesso dell’immobile ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l’intera fase esecutiva ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ., con la conseguenza che, conclusosi in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica, l’esecutato non può più proporre, con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., censure avverso gli atti dell’ufficiale giudiziario antecedenti a quello di immissione in possesso, come il preavviso di rilascio. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 26 marzo 2009, n. 7357

Nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest’ultimo non si chiuda e ciò avviene con l’atto dell’ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c., suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in presenza di vizi suoi propri. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nell’atto di immissione in possesso compiuto dall’ufficiale giudiziario il quale aveva ricevuto la comunicazione solo telefonica, e non formale, della sospensione dell’esecuzione). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 3 settembre 2007, n. 18535

Poiché la parte che è tenuta a rilasciare l’immobile non ha alcun diritto di interloquire sulla fissazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del giorno di inizio dell’esecuzione, questi può validamente anticiparlo rispetto ad un precedente preavviso di rilascio, purché glielo comunichi e sia rispettato il termine di tre giorni prima del suo accesso (art. 608, primo comma, c.p.c.). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 15 luglio 1997, n. 6449

Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall’art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’azione esecutiva, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l’esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell’ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell’esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell’art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 19 ottobre 1995, n. 10882

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