Art. 606 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modo della consegna

Articolo 606 - codice di procedura civile

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480, 605), si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’art. 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Articolo 606 - Codice di Procedura Civile

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480, 605), si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’art. 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

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