Art. 605 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Precetto per consegna o rilascio

Articolo 605 - codice di procedura civile

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili (16, 568; 2930 c.c.) deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (677).
Se il titolo esecutivo (474) dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine (482).

Articolo 605 - Codice di Procedura Civile

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili (16, 568; 2930 c.c.) deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (677).
Se il titolo esecutivo (474) dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine (482).

Massime

In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 33723

Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito riguardante l’opposizione all’esecuzione avanzata da un terzo che – sostenendo di essere proprietario del bene per averlo acquistato dall’esecutato, il quale, a sua volta, lo aveva acquisito per usucapione ventennale accertata con sentenza – aveva contestato il diritto di agire “in executivis” in forza di una sentenza di condanna a restituire un immobile). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 20 novembre 2018, n. 29850

Al destinatario di una sentenza di condanna all’adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un’azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l’avente diritto all’esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell’attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 4 ottobre 2018, n. 24239

Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 20 marzo 2017, n. 7041

In ipotesi di esecuzione forzata per rilascio in virtù di sentenza di condanna conseguente a risoluzione di un contratto di comodato, il terzo detentore dell’immobile da rilasciare – nei cui confronti il titolo può essere eseguito – è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione, qualora sostenga di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata. (Nella specie, il terzo occupante aveva spiegato opposizione, deducendo di aver acquistato la proprietà del bene per usucapione). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 13 febbraio 2015, n. 2855

In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell’immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 17 marzo 2009, n. 6427

Qualora sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;o ai sensi dell’art. 404, comma secondo, c.p.c., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 13 febbraio 2007, n. 3087

In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell’ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un’opposizione all’esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell’espropriazione, giacchè solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell’art. 161 c.p.c. Pertanto, qualora nell’ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un’opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell’aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 26 aprile 2004, n. 7922

In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell’esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell’immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell’esecuzione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 26 marzo 2003, n. 4488

Con riguardo all’esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all’opposizione all’esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l’unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 30 gennaio 1995, n. 1103

In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’espropriazione forzata immobiliare, l’opposizione all’esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l’espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all’opponente e che perciò l’acquirente non ha diritto di procedere all’esecuzione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 novembre 1993, n. 11090

Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di ufficio in cui debbano essere contenuti gli originali notificati del titolo esecutivo e del precetto, mentre all’ufficiale giudiziario procedente compete esclusivamente di verificare l’esistenza del titolo enunciato nel precetto, non anche l’esistenza della sua previa notificazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo suddetto, grava sull’opposto l’onere di provare la sussistenza dell’adempimento stesso. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 febbraio 1993, n. 2005

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