Art. 603 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Articolo 603 - codice di procedura civile

Il titolo esecutivo (474) e il precetto (480) debbono essere notificati anche al terzo (479).
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Articolo 603 - Codice di Procedura Civile

Il titolo esecutivo (474) e il precetto (480) debbono essere notificati anche al terzo (479).
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

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