Art. 602 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modo dell'espropriazione

Articolo 602 - codice di procedura civile

Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno (2784 c.c.) o da ipoteca (2808 c.c.) per un debito altrui (508; 756, 2784, 2808, 2858 ss. c.c.), oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode (2901 ss. c.c.), si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono (2910 c.c.).

Articolo 602 - Codice di Procedura Civile

Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno (2784 c.c.) o da ipoteca (2808 c.c.) per un debito altrui (508; 756, 2784, 2808, 2858 ss. c.c.), oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode (2901 ss. c.c.), si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono (2910 c.c.).

Massime

La notifica dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell’ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.  Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 5 giugno 2020, n. 10808

In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, “in bonis”. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 4763

Nell’espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilità il previo esperimento, con esito positivo, di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’alienazione del bene dal debitore al terzo; tale principio trova applicazione anche quando l’espropriazione sia promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall’imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 16 marzo 2017, n. 6836

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, i presupposti processuali dell’azione esecutiva nei confronti di tale terzo non sono i medesimi dell’azione esecutiva che potrebbe essere esperita nei confronti del debitore diretto. Ne deriva che quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita al debitore diretto, con effetti “ex tunc”, il procedimento esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte. (Nella specie l’espropriazione presso terzi era stata eseguita da un creditore ipotecario nei confronti di un comune, in quanto divenuto proprietario di beni oggetto di confisca che, per effetto della revoca del provvedimento amministrativo, erano tornati nella proprietà del debitore diretto).

La mancanza originaria o sopravvenuta dell’oggetto del procedimento esecutivo dà luogo al difetto di una condizione dell’azione esecutiva e, quindi, ad un’ipotesi di chiusura anticipata e atipica del procedimento stesso quando il bene oggetto del pignoramento sia venuto meno nella sua materiale consistenza. (Principio affermato in una fattispecie di demolizione di beni pignorati al terzo proprietario).


Nell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è legittimato passivo dell’azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo. Tuttavia il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev’essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 17 gennaio 2012, n. 535

Nell’espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 29 settembre 2004, n. 19562

Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell’esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.) nei confronti di colui che, dopo l’iscrizione dell’ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l’espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all’esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietà. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 3 febbraio 1995, n. 1324

Nel giudizio di opposizione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, ai sensi degli artt. 602-604 c.p.c., il debitore si trova in posizione di litisconsorte necessario col creditore procedente, trattandosi, nella specie, di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 11 maggio 1994, n. 4607

 

 

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