Art. 600 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Convocazione dei comproprietari

Articolo 600 - codice di procedura civile

Il giudice dell’esecuzione (484), su istanza (486) del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti (485) tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore (718 ss., 1114 c.c.).
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568 (1).

Articolo 600 - Codice di Procedura Civile

Il giudice dell’esecuzione (484), su istanza (486) del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti (485) tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore (718 ss., 1114 c.c.).
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568 (1).

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 36), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l’espropriazione dell’immobile appartenente “pro indiviso” a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 17 ottobre 2014, n. 22043

In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato — avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente — è revocabile dallo stesso giudice che l’ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2624

Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell’altro coniuge affinché quest’ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 c.c.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore — d’altronde — è parte necessaria del giudizio nato dall’opposizione proposta avverso l’ordinanza di vendita. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 27 gennaio 1999, n. 718

In tema di espropriazione forzata immobiliare su bene indiviso, in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall’art. 600 c.p.c. e configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto, oltre che alla sussistenza dell’indicato presupposto del pignoramento di sola quota, alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, in via principale, la separazione di detta quota in natura, e, solo quando ciò sia impossibile, consente la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene e siano presenti nel processo esecutivo tutti gli interessati, ovvero, in difetto di tali condizioni, con ordine di instaurazione di autonomo procedimento e fissazione all’uopo di termine perentorio. L’inosservanza di detti principi (ivi inclusa, pertanto, la inapplicabilità dell’art. 600 cit., perché l’esecuzione, sia pure a seguito di riunione di pignoramenti, venga a svolgersi in danno di tutti i comproprietari) si traduce in un vizio di legittimità del relativo atto esecutivo, e come tale è deducibile dagli interessati con l’opposizione contemplata dall’art. 617 c.p.c. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 20 dicembre 1985, n. 6549

Poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell’esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell’art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 27 marzo 1976, n. 1114

A norma dell’art. 202 del T.U. 29 gennaio 1959, n. 645, sulla riscossione delle imposte dirette, la vendita dei beni pignorati dall’esattore si effettua: 1) con il sistema del pubblico incanto, il che esclude la possibilità della vendita senza incanto e dell’assegnazione dei beni; 2) a cura dell’esattore, il quale deve pertanto provvedere a tutte le formalità necessarie preliminari all’incanto; 3) senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, il che importa deroga agli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Ne consegue che nel caso che i beni pignorati dell’esattore siano indivisi tra il debitore e gli altri comproprietari non obbligati, e la separazione della quota in natura spettante al debitore non sia possibile, il pretore non ha il potere, attribuito dall’art. 600 del c.p.c. al giudice dell’esecuzione nel procedimento ordinario, di ordinare la vendita della quota indivisa spettante al debitore. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 30 giugno 1963, n. 1431

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