Art. 6 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inderogabilità convenzionale della competenza

Articolo 6 codice procedura civile

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (2830, 339, 360).

Articolo 6 codice procedura civile

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (2830, 339, 360).

Massime

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.  Cassazione Civile, Sezioni Unite , sentenza n. 36897 del 26 novembre 2021 (Cass. Civ.  36897/2021)

La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza – intesa come frazione o misura della giurisdizione – del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest’ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione). Invero, secondo un’interpretazione fatta propria anche dalla Corte di giustizia della UE, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione è sufficiente che la clausola negoziale individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n.  9283 del 11 aprile 2017 (Cass. Civ. 9283/2017)

La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente. Cassazione Civile,  Sezione VI, ordinanza n. 4377 del 21 febbraio 2017 (Cass. Civ. 4377/2017) 

La clausola, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dal venditore, che fissi come competente in via esclusiva il “foro della filiale del venditore medesimo indicata sul retro”, introduce un’efficace deroga convenzionale ai criteri legali per la determinazione della competenza territoriale, secondo le indicazioni del retro del documento contrattuale, qualora, in calce a quest’ultimo, la clausola stessa sia stata oggetto di separata e specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341 Cod. civ., pur senza un’espressa enunciazione circa la predetta filiale. Cass. Civ. Sez II., sentenza  n. 3540 del 29 maggio 1980, (Cass. Civ. n. 3540/1980)

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