Art. 596 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Formazione del progetto di distribuzione

Articolo 596 - codice di procedura civile

Se non si può provvedere a norma dell’art. 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis (1) (484), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (574, 585), provvede (487) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, (2) (509) contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano (2741 c.c.) e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione (485, 620; 179 att.). Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire (3).
Tra la comunicazione (136) dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma (4).

Articolo 596 - Codice di Procedura Civile

Se non si può provvedere a norma dell’art. 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis (1) (484), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (574, 585), provvede (487) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, (2) (509) contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano (2741 c.c.) e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione (485, 620; 179 att.). Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire (3).
Tra la comunicazione (136) dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma (4).

Note

(1) Le parole: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis» sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 34), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Le parole: «anche parziale,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.
(3) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. i bis), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell’esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell’esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 28 settembre 2018, n. 23482

Ai sensi dell’art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23667 del 10 ottobre 2017

In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l’eccezionale facoltà prevista dall’art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2044 del 27 gennaio 2017

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell’udienza di cui all’art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’udienza di rinvio. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 marzo 2015, n. 6432

el processo esecutivo è precluso l’intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell’udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all’art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l’approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 8 giugno 2012, n. 9285

Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l’aggiudicazione del bene posto in vendita, l’aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l’ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell’esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell’istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all’aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell’art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la possibilità di esercitare l’azione di ripetizione di indebito, da parte dell’aggiudicatario del bene, della somma corrisposta quale prezzo della vendita forzata – il cui decreto aveva stabilito che il trasferimento era sospensivamente condizionato all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui l’Amministrazione si era poi effettivamente avvalsa -, previo annullamento della relativa ordinanza di aggiudicazione, quando invece l’interessato avrebbe dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo, per evitare di incorrere nella conseguente preclusione processuale, o sollecitando l’ufficio del giudice dell’esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dall’aggiudicatario, oppure svolgendo il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 30 novembre 2005, n. 26078

 

 

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