Art. 595 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Articolo 595 - codice di procedura civile

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite (485) le altre parti, proceda a nuovo incanto (576 ss., 591) o all’assegnazione (589, 590) dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.
L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

Articolo 595 - Codice di Procedura Civile

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite (485) le altre parti, proceda a nuovo incanto (576 ss., 591) o all’assegnazione (589, 590) dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.
L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

Istituti giuridici

Novità giuridiche