In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite (485) le altre parti, proceda a nuovo incanto (576 ss., 591) o all’assegnazione (589, 590) dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.
L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.