Art. 592 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nomina dell'amministratore giudiziario

Articolo 592 - codice di procedura civile

L’amministrazione giudiziaria dell’immobile (591) è disposta per un tempo non superiore a tre anni (595) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato (159 att.), oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All’amministratore si applica il disposto degli artt. 65 e seguenti.

Articolo 592 - Codice di Procedura Civile

L’amministrazione giudiziaria dell’immobile (591) è disposta per un tempo non superiore a tre anni (595) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato (159 att.), oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All’amministratore si applica il disposto degli artt. 65 e seguenti.

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