L’amministrazione giudiziaria dell’immobile (591) è disposta per un tempo non superiore a tre anni (595) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato (159 att.), oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All’amministratore si applica il disposto degli artt. 65 e seguenti.