Art. 591 ter – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Articolo 591 ter - codice di procedura civile

(1) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies (2).

Articolo 591 ter - Codice di Procedura Civile

(1) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies (2).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 33), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. cc bis), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.  Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 9 maggio 2019, n. 12238

La norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.” dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 15 maggio 2018, n. 11817

In tema di divisione, è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 29 dicembre 2016, n. 27346

In tema di procedura esecutiva immobiliare, è onere di qualunque interessato quello di proporre il reclamo previsto dall’art. 591-ter cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione impartisca istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano eseguite. Ne consegue che, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, per l’eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell’esecuzione conclusivo della relativa fase. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ravvisato l’inammissibilità del reclamo proposto successivamente all’aggiudicazione del bene, in quanto con esso si intendeva far valere l’illegittimità delle istruzioni del giudice dell’esecuzione in ordine alla pubblicità dell’aumento di sesto). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 aprile 2011, n. 8864

In tema di esecuzione forzata, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. civ. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l’opposizione agli atti esecutivi. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 20 gennaio 2011, n. 1335

 

 

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