In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all’incanto l’art. 590 cod. proc. civ. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell’esecuzione dispone l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l’ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all’onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un’attività che presuppone il provvedimento in questione. ( Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell’avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell’avvenuta aggiudicazione). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 4 aprile 2003, n. 5327
Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 cod. proc. civ. – sia nella formulazione previgente, applicabile, “ratione temporis”, al caso esaminato dalla S.C, sia nell’attuale formulazione, a seguito della novella di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 – , affinché il giudice possa disporre l’assegnazione del bene, che é onere del creditore richiedere, é necessario che non vi siano offerte all’incanto che, per l’espropriazione immobiliare, costituisce un presupposto necessario, al cui espletamento, ancorchè infruttuoso, é subordinata la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di disporre il passaggio all’assegnazione del bene pignorato; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall’inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall’assegnazione. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 28 gennaio 1987, n. 801