Art. 589 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Istanza di assegnazione

Articolo 589 - codice di procedura civile

(1) L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata (2).
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Articolo 589 - Codice di Procedura Civile

(1) L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata (2).
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 33), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Le parole: «determinato a norma dell’art. 568» sono state così sostituite dalle attuali: «base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata» dall’art. 13, comma 1, lett. z), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

Si è in presenza di opposizione agli atti esecutivi quando la contestazione riguardi il quo modo dell’azione esecutiva, ponendo in discussione la regolarità formale del provvedimento del giudice e non il diritto del creditore di procedere all’esecuzione nè quello del debitore sul bene pignorato, come nel caso in cui il comproprietario del bene oggetto del pignoramento deduca che alla udienza della quale l’asta era andata deserta non potevano essere adottati altri provvedimenti e, comunque, non poteva essere disposta la divisione del bene senza la previa audizione di tutti gli interessati. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 28 gennaio 1987, n. 801

Nella procedura fallimentare non é applicabile l’istituto dell’assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi – oltre il sistema di liquidazione dell’attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori – la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all’analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 22 luglio 1983, n. 5069

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