Art. 585 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Versamento del prezzo

Articolo 585 - codice di procedura civile

L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. (1)

Articolo 585 - Codice di Procedura Civile

L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. (1)

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 31), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136

In tema di vendita forzata, qualora il giudice dell’esecuzione disponga l’aggiudicazione dei beni posti in vendita e pronunci il decreto di trasferimento dell’immobile nonostante sia stata in precedenza dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva, detti vizi devono esser fatti valere nel procedimento di espropriazione immobiliare in cui si sono verificati, proponendo opposizione contro l’aggiudicazione ed il trasferimento dei beni e non già nel giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio, atteso che la liquidazione dell’espropriazione immobiliare determina la formazione di un titolo esecutivo che consente all’aggiudicatario di azionare la pretesa al rilascio del bene conseguito, senza che possano essere rimessi in discussione i presupposti della formazione del titolo esecutivo. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 gennaio 2007, n. 1512

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’aggiudicatario del bene è tenuto, a pena di decadenza, a versare nei termini e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’art. 576 cod. proc. civ. la somma che residua alla soddisfazione del proprio credito, pure se eccedente la somma occorrente a soddisfare gli altri creditori capienti, in quanto l’eventuale esubero può essere distribuito ai creditori non capienti o essere restituito al debitore. L’aggiudicatario, anche laddove l’ammontare del suo credito non risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto – salvo che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le spese del procedimento- a versare la somma occorrente a coprire le spese, delle quali fa parte anche l’ammontare dovuto a titolo di I.V.A., di cui, in caso di omesso versamento, il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere di pronunziare il decreto di trasferimento, la cui emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo, con conseguente obbligo per il debitore espropriato (cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per l’assegnatario (cessionario). Peraltro, se l’immobile è aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l’aggiudicatario è autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice può – sempre che il bene non sia garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado poziore – anche d’ufficio, con decreto, limitare – operando una compensazione anche a prescindere dalle condizioni richieste dall’art. 1243 cod. civ. – il versamento del prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione degli altri creditori che possano risultare capienti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 maggio 2006, n. 13013

Istituti giuridici

Novità giuridiche