In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136
In tema di vendita forzata, qualora il giudice dell’esecuzione disponga l’aggiudicazione dei beni posti in vendita e pronunci il decreto di trasferimento dell’immobile nonostante sia stata in precedenza dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva, detti vizi devono esser fatti valere nel procedimento di espropriazione immobiliare in cui si sono verificati, proponendo opposizione contro l’aggiudicazione ed il trasferimento dei beni e non già nel giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio, atteso che la liquidazione dell’espropriazione immobiliare determina la formazione di un titolo esecutivo che consente all’aggiudicatario di azionare la pretesa al rilascio del bene conseguito, senza che possano essere rimessi in discussione i presupposti della formazione del titolo esecutivo. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 gennaio 2007, n. 1512
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’aggiudicatario del bene è tenuto, a pena di decadenza, a versare nei termini e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’art. 576 cod. proc. civ. la somma che residua alla soddisfazione del proprio credito, pure se eccedente la somma occorrente a soddisfare gli altri creditori capienti, in quanto l’eventuale esubero può essere distribuito ai creditori non capienti o essere restituito al debitore. L’aggiudicatario, anche laddove l’ammontare del suo credito non risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto – salvo che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le spese del procedimento- a versare la somma occorrente a coprire le spese, delle quali fa parte anche l’ammontare dovuto a titolo di I.V.A., di cui, in caso di omesso versamento, il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere di pronunziare il decreto di trasferimento, la cui emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo, con conseguente obbligo per il debitore espropriato (cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per l’assegnatario (cessionario). Peraltro, se l’immobile è aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l’aggiudicatario è autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice può – sempre che il bene non sia garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado poziore – anche d’ufficio, con decreto, limitare – operando una compensazione anche a prescindere dalle condizioni richieste dall’art. 1243 cod. civ. – il versamento del prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione degli altri creditori che possano risultare capienti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 maggio 2006, n. 13013