Art. 582 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

Articolo 582 - codice di procedura civile

L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza (43 c.c.) o eleggere domicilio (30; 47 c.c.) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni (137) e comunicazioni (136) possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

Articolo 582 - Codice di Procedura Civile

L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza (43 c.c.) o eleggere domicilio (30; 47 c.c.) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni (137) e comunicazioni (136) possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

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