La mancata presentazione, nel termine perentorio previsto, della cauzione prescritta dall’art. 580 cod. proc. civ. impedisce all’offerente la partecipazione alla gara ed integra una causa di radicale nullità del provvedimento di aggiudicazione dell’immobile in suo favore, senza che l’omessa impugnazione dello stesso da parte di controinteressati (nella specie tramite reclamo ex art. 26 legge fall.), possa sanare il vizio precludendo l’aggiudicazione in favore di altro offerente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato il decreto reiettivo del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento aveva revocato l’aggiudicazione di un immobile in favore dell’offerente che non aveva presentato idonea cauzione e disposto la sua aggiudicazione in favore di altro offerente). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17728 del 6 agosto 2014
In tema di espropriazione immobiliare, l’offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell’ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall’art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo – il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva – si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell’offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l’indizione della gara sull’offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l’audizione delle parti e la deliberazione sull’offerta ai sensi dell’art. 572 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 12 aprile 2011, n. 8328
In tema di liquidazione dell’attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all’ordinanza di vendita all’incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall’art. 584 cod. proc. civ. (compreso nel richiamo di cui all’art. 105 legge fall.) ed altresì quelle sul regime dell’impugnabilità di cui all’art. 617 cod. proc. civ., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che,per il parallelo richiamo all’art. 26 legge fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell’avviso ex art. 570 cod. proc. civ., è inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 febbraio 2009, n. 3903
In tema di espropriazione immobiliare, l’offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell’ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall’art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo – il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni ai fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva – si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell’offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l’indizione della gara sull’offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l’audizione delle parti e la deliberazione sull’offerta ai sensi dell’art. 572 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 29 marzo 2006, n. 7233