Poiché la disciplina approntata dal codice di procedura civile nel designare all’art. 137 nell’ufficiale giudiziario l’organo esecutivo delle notificazioni non pone una regola assoluta ed inderogabile, consentendo all’art. 58 l’espletamento di tale attività anche al cancelliere, nel procedimento di adozione speciale, anche alla stregua delle speciali peculiarità della materia, nonché in ragione del rapporto diretto che si instaura tra l’organo giudiziario e le parti interessate e della conseguente previsione della notifica di ufficio dei provvedimenti, la notifica del decreto del tribunale dei minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore è validamente eseguita, anche agli effetti della decorrenza del termine per l’opposizione, ove compiuta mediante consegna alle parti di copia del decreto ad opera del cancelliere, risultando rispettate le esigenze e gli elementi essenziali del procedimento notificatorio. Cass. civ. sez. I 2 luglio 1980, n. 4185.