Art. 578 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Delega a compiere la vendita

Articolo 578 - codice di procedura civile

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita (576) il giudice dell’esecuzione (484) può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata (26).
In tal caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice (484) per l’esecuzione della vendita.

Articolo 578 - Codice di Procedura Civile

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita (576) il giudice dell’esecuzione (484) può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata (26).
In tal caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice (484) per l’esecuzione della vendita.

Massime

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, l’imputato condannato in primo grado (nella specie, per false comunicazioni sociali, ex art. 2621 cod. civ.) che abbia versato alla costituita parte civile (nella specie, i soci della società) una somma a titolo di provvisionale per effetto di statuizione del giudice penale contestuale alla condanna, è legittimato a richiederne la restituzione nei confronti delle parti civile beneficiarie in caso di proscioglimento in appello dal reato contestato. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 6 marzo 1999, n. 1922

La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, efficacia vincolante, limitata, peraltro, alla mera “declaratoria iuris” della responsabilità, sicchè, in caso di contestazioni mosse dal convenuto, grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza stessa del danno, ivi compreso quello morale, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi “in re ipsa”, all’esito della pronuncia del giudice penale. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 21 dicembre 1998, n. 12767

Dal tenore letterale degli artt. 21 e 26 c. p.c. e, soprattutto dalla loro “ratio” intesa ad accentrare nella direzione e nel controllo di un solo giudice di esecuzione la procedura espropriativa immobiliare, deriva che, ove più parti di un solo immobile o più immobili, compresi in unica esecuzione, si trovino ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, competente per l’espropriazione di tutti gli immobili, ancorchè non collegati funzionalmente, sia il giudice del luogo ove si trovano le parti dell’unico immobile ovvero l’immobile o gli immobili soggetti a maggior tributo o, in mancanza di tributo, l’immobile o la parte di immobile di maggior valore. conforme. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 29 marzo 1989, n. 1491

 

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