In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l’aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine – diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell’ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. – successivamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell’ufficio, che sia stato emesso prima dell’esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all’art. 490 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 febbraio 2015, n. 3607
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell’attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, perciò, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, secondo cui integrava illecito disciplinare la condotta di un giudice dell’esecuzione, che aveva autorizzato la vendita di un immobile senza incanto omettendo di fissare l’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., o comunque di sentire le parti, e che, inoltre, in particolare, aveva disposto la vendita, sebbene la pubblicità fosse stata effettuata in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza, fissando rilevanti margini di aumento per le eventuali offerte successive ed imponendo il versamento delle stesse nella misura integrale, a differenza di quanto stabilito per la prima, nonché in un termine perentorio). Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 3 luglio 2012, n. 11089
Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall’art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., bensì un’autonoma azione di nullità. (Nell’affermare l’anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l’istanza di revoca del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall’art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall’art. 790 cod. proc. civ.). Cass. Civ. Sez. II, sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1199
In tema di liquidazione dell’attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all’ordinanza di vendita all’incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall’art. 584 cod. proc. civ. (compreso nel richiamo di cui all’art. 105 legge fall.) ed altresì quelle sul regime dell’impugnabilità di cui all’art. 617 cod. proc. civ., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che,per il parallelo richiamo all’art. 26 legge fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell’avviso ex art. 570 cod. proc. civ., è inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva. (Nella specie, il reclamo era fondato su pretesi vizi del provvedimento, mai impugnato, che aveva disposto la gara sull’offerta di aumento di sesto). Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 18 febbraio 2009, n. 3903