Il perito di stima nominato dal giudice dell’esecuzione risponde nei confronti dell’aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell’incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall’aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell’immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell’acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall’ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13010 del 23 giugno 2016
Sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto alcuni anni prima, atteso che si tratta di dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 17 maggio 2015 n. 10334
In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 marzo 2008 n. 8304
Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all’attivo fallimentare, ove il giudice dell’esecuzione abbia disposto l’amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l’offerta è sempre quello determinato ai sensi dell’art. 568 cod. proc. civ., anche nell’ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 2 marzo 2006 n. 4650