Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 28 maggio 2020 n. 10067
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all’eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d’ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell’immobile pignorato. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 19 novembre 2019 n. 30110
Nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell’art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra “ex lege” nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l’inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 26 febbraio 2019 n. 5655
Nell’espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 26 maggio 2014 n. 11638
In tema di espropriazione immobiliare, l’assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell’art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non è subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei “giusti motivi” da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l’ipotesi dell’incompletezza della documentazione da quella dell’omesso deposito), in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall’ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006. Cass. Civ. Sez. VI, sentenza del 8 maggio 2014 n. 10009
In tema di espropriazione immobiliare, nel caso in cui ad un primo pignoramento invalido ne segua, tra le stesse parti, un altro valido, la riunione tra le due procedure esecutive comporta che l’attività prevista dell’art. 567, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell’adempimento di cui all’art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito nella legge 14 dicembre 2000, n. 372, sebbene compiuta formalmente con riguardo al primo procedimento, comunica i suoi effetti anche al secondo, attesa l’identità delle azioni esecutive e tenuto conto che la riunione ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ. – norma applicabile in via analogica al giudizio di esecuzione – comporta la riferibilità delle suddette attività a ciascuno dei procedimenti esecutivi, restando priva di rilievo la mancata reiterazione del deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. nel secondo procedimento, di cui non può essere dichiarato, per tale ragione, l’estinzione. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 19 dicembre 2013 n. 28641