In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell’udienza di cui all’art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’udienza di rinvio. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 marzo 2015 n. 6432