Art. 565 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intervento tardivo

Articolo 565 - codice di procedura civile

I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564 (1), ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata (509) che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.

Articolo 565 - Codice di Procedura Civile

I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564 (1), ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata (509) che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.

Note

(1) Le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «nell’articolo 564» dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 24), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell’udienza di cui all’art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’udienza di rinvio. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 31 marzo 2015 n. 6432

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