Art. 564 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Facoltà dei creditori intervenuti

Articolo 564 - codice di procedura civile

(1) I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Articolo 564 - Codice di Procedura Civile

(1) I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 23), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l’udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall’art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltà riservata, a mente dell’art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. VI-III, sentenza n. 22483 del 22 ottobre 2014

In materia di espropriazione forzata immobiliare, il sub-procedimento di conversione, introdotto con istanza depositata dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, è regolato dall’art. 495 cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 2, terzo comma, lett. e), n. 6.1., del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mentre gli interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, sono regolati dagli artt. 499 e 564 cod. proc. civ. (e non più dall’art. 563 cod. proc. civ., abrogato, a far data dal 1° marzo 2006, dall’art. 2, terzo comma, lett. e, n. 22, del medesimo d.l. 14 marzo 2005, n. 35), così come rispettivamente modificati dall’art. 2, terzo comma, lett. e), n. 7 e n. 23 dello stesso provvedimento, dovendosi interpretare la disposizione transitoria di cui all’art. 2, terzo comma, sexies, del citato d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel senso che le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi esclusivamente se sia stata ordinata la vendita e soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall’ordinanza emessa prima del 1° marzo 2006. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 gennaio 2012 n. 940

La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l’intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 564, ultimo inciso, cod. proc. civ. (o dell’art. 566, ultimo inciso, cod. proc. civ.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest’ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 gennaio 2012 n. 689

In tema di espropriazione immobiliare, la contestazione afferente all’inesistenza del credito astrattamente vantato dall’interveniente non è riconducibile nell’ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 30 aprile 2010 n. 10599

In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l’intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l’effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all’art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all’intervenuto di sopperire anche all’eventuale inerzia del creditore procedente, dall’altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato “integrato” da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. (Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 13 febbraio 2009 n. 3531

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