Art. 562 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Articolo 562 - codice di procedura civile

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’art. 497, il giudice dell’esecuzione (484) con l’ordinanza di cui all’art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione (172 att.).
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza (2668 c.c.).

Articolo 562 - Codice di Procedura Civile

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’art. 497, il giudice dell’esecuzione (484) con l’ordinanza di cui all’art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione (172 att.).
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza (2668 c.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche