Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’art. 497, il giudice dell’esecuzione (484) con l’ordinanza di cui all’art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione (172 att.).
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza (2668 c.c.).